IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Ritenuto che il costo base di produzione  degli  immobili  ultimati
nell'anno 1990 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e
per quelle meridionali;
  Ritenuto  che  ai fini della determinazione del predetto costo base
si deve tener conto del contributo di concessione per le  costruzioni
assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il costo base di produzione a metro quadrato  per  gli  immobili
ultimati nell'anno 1990 e' determinato in L. 1.155.000 per le regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Toscana,   Umbria,
Marche e Lazio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   Il  testo  dell'art.  22  della  legge  n.  392/1978
          (Disciplina delle  locazioni  di  immobili  urbani)  e'  il
          seguente:
             "Art. 22 (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). -
          Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso di abitazione che sono
          stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo  base  di
          produzione  a  metro  quadrato  e'  fissato con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dei
          lavori  pubblici,  di  concerto  con  quello  di  grazia  e
          giustizia, sentito il Consiglio dei  Ministri,  da  emanare
          entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  e da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             Il costo base di produzione  e'  determinato,  anche  in
          misura  differenziata  per regione o per gruppi di regioni,
          tenendo conto:
               a)   dei    costi    di    produzione    dell'edilizia
          convenzionata;
               b) dell'incidenza del contributo di concessione;
               c)   del   costo  dell'area,  che  non  potra'  essere
          superiore al 25 per cento del costo di produzione;
               d)  degli  oneri  di  urbanizzazione  che  gravano sul
          costruttore.
             Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella
          di  registro  o  di  altra  imposizione   fiscale,   ovvero
          relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o
          in  base  ad  altre  documentazioni  di  origine  pubblica,
          risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto  ai
          sensi  delle  lettere  a), b) e d) del comma precedente, il
          costo base si modifica nei singoli casi, tenendo  conto  di
          tali  maggiori  costi.  Il  costruttore,  in  quanto di sua
          spettanza, e' tenuto a fornire al proprietario  tali  dati,
          se   la   richiesta  venga  fatta  anteriormente  al  primo
          trasferimento  dell'immobile;  in  tal  caso   gli   stessi
          elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
          edilizio  urbano.  Agli  effetti  di cui sopra non si tiene
          comunque conto del valore dell'immobile accertato  ai  fini
          dell'imposta  di  registro  relativa  al suo traferimento a
          qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
          determinazione del canone e' quello dei  costi  come  sopra
          definiti.
             Ai fini della determinazione del canone di locazione per
          gli  immobili  urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al
          costo base, determinato a norma del presente  articolo,  si
          applicano  le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21;
          nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i
          coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in  cui  il
          maggior costo riguardi il costo di produzione".
             - La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita'
          dei suoli".